Circolari

Protocolli Confindustria-ABI. Smobilizzo crediti PA e Investimenti.
Circolare n° 22/2012 » 30.05.2012
Si allegano i protocolli firmati il 22 maggio scorso da Confindustria, ABI e le altre associazioni imprenditoriali italiane relativi a:
1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione;
2. Plafond Progetti Investimenti Italia.
Il contenuto dei protocolli, viene di seguito ampiamente descritto, riprendendo le indicazioni veicolate al sistema dell’Area Fisco, Finanza e Welfare di Confindustria.
Si ricorda che i due protocolli avranno validità fino al 31 dicembre 2012.
1. SMOBILIZZO DEI CREDITI VANTATI DALLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il Protocollo prevede la costituzione di un Plafond denominato “Crediti PA” - alimentato da plafond individuali attivati dalle singole banche - dell’ammontare di 10 miliardi per lo smobilizzo presso le banche dei crediti verso la Pubblica Amministrazione certificati ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e successive integrazioni e modifiche.
In proposito si sottolinea che il Protocollo è strettamente collegato ai decreti definiti nei giorni scorsi dal Ministro dell’economia e delle finanze che hanno dato attuazione alle più recenti disposizioni in materia di certificazione rendendo obbligatorio per le PA il rilascio (entro 60 giorni dalla richiesta delle imprese) della certificazione di cui al DL 185/2008 e prevedendone l’estensione (DL 16/2012) alle amministrazioni statali.
Imprese beneficiarie
Potranno accedere alle operazioni previste dal Protocollo le PMI, come individuate dalla definizione comunitaria, operanti in Italia e che al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso.
Per le imprese che presentino "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni (e fino ad un massimo di 180 giorni), la banca potrà valutare la realizzazione dell’operazione - tenuto conto degli impatti e dei vincoli regolamentari - qualora il ritardo di pagamento dell’impresa sia imputabile al mancato incasso dei crediti vantati nei confronti della PA per i quali l’impresa richiede l’attivazione del Plafond.
Operazioni ammesse
Il Plafond - che è aggiuntivo rispetto a quello di CDP dedicato allo sconto pro soluto di crediti certificati - potrà essere utilizzato persmobilizzare i crediti certificati, anche senza l’indicazione della data di pagamento, dalle PA centrali e locali e dagli enti del servizio sanitario nazionale attraverso per operazioni di:
- sconto pro soluto,
- sconto pro solvendo,
- anticipazione del credito (in misura non inferiore al 70% del valore nominale e durata coerente con la data di pagamento del credito) con o senza cessione dello stesso.
Con particolare riferimento alle anticipazioni il Protocollo prevede che:
- le banche aderenti si impegnano a non computare le anticipazioni erogate ai fini della determinazione dell’esposizione complessiva dell’impresa. In altri termini, non ci sarà un impatto sulle linee di credito concesse alle imprese che resteranno intatte: si tratterà quindi di credito aggiuntivo;
- la banca comunica al cliente il tasso di interesse finito e le due componenti che lo determinano (costo della provvista e spread);
- la durata dell’anticipazione sarà coerente con la data di pagamento del credito e il suo ammontare non può essere inferiore al 70% del credito vantato verso la PA;
- nel caso dianticipazioni senza cessione di credito le imprese si impegnano a dare alla banca mandato irrevocabile all’incasso del credito vantato nei confronti della PA. Inoltre, ai fini della concessione di tali anticipazioni, è necessario acquisire la copertura (diretta o nella forma della controgaranzia) del Fondo di Garanzia per le PMI (Fondo) o di altro garante equivalente o controgarantito dal Fondo. Si ricorda in proposito che ai sensi del decreto attuativo dell’articolo 39 del DL 201/2011 (DL Salva Italia), firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e in corso di pubblicazione, il Fondo potrà garantire tali anticipazioni, a titolo gratuito, fino al 70% del loro ammontare e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni;
- i crediti certificati senza data, potranno essere anticipati per un periodo di 12 mesia condizione che l’impresa sia “in bonis” e non abbia ritardi di pagamento e che il Fondo rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori 6 mesi a semplice richiesta della banca qualora il pagamento del credito non avvenga nel frattempo. Quanto alla possibilità che dette anticipazioni siano aggiuntive rispetto alle linee di credito già concesse, questa verrà valutata caso per caso, anche tenuto conto del merito di credito dell’impresa.
Costo delle operazioni
Il tasso d’interesse/sconto delle operazioni realizzate ai sensi del Protocollo sarà determinato sulla base del costo della provvista per la banca maggiorato di uno spread funzione della qualità dell’impresa e della tipologia di operazione.
Si sottolinea che il costo della provvista sarà pari a quello di accesso per la banca alla provvista BCE, attualmente collocato tra 180 e 237 bps.
Impegni delle parti
I firmatari del Protocollo hanno assunto l’impegno a:
- monitorare i processi di certificazione realizzati dagli enti della PA;
- avviare specifiche iniziative sul territorio, anche attraverso la stipula di accordi a livello locale;
- valutare, entro il 15 dicembre 2012, le l’opportunità di prorogare il periodo di validità dell’iniziativa, apportando eventualmente le necessarie modifiche anche alla luce di quanto emerso nell’ambito del monitoraggio.
Si segnala infine che è prevista a breve la definizione di un addendum al Protocollo riservato alle imprese del settore delle costruzioni per tenereconto delle specifiche disposizioni della normativa sugli appalti pubblici. In particolare, obiettivo dell’addendum è prevedere che anche la certificazione sugli stati di avanzamento dei lavori rilasciata dalla PA possa consentire l’accesso alle misure previste dal Protocollo.
2. PLAFOND PROGETTI INVESTIMENTI ITALIA
Il Protocollo prevede la costituzione di un Plafond denominato “Progetti Investimenti Italia” - alimentato da plafond individuali attivati dalle singole banche -dell’ammontare di 10 miliardi destinato al finanziamento dei progetti di investimento delle PMI.
Imprese beneficiarie
Potranno accedere ai finanziamenti del plafond “Progetti Investimenti Italia”, le PMI operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non dovranno avere posizioni debitorie classificate dalla banca/intermediario finanziario (di seguito, banca) come "sofferenze", “partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti", né procedure esecutive in corso.
Investimenti finanziabili
Il plafond “Progetti Investimenti Italia” potrà essere utilizzato mediante le diverse forme tecniche di finanziamento, compresa quella del leasing, per finanziare tutti gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all’attività d’impresa, diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa stessa.
Potranno essere oggetto di finanziamento anche gli investimenti avviati nei 6 mesi precedenti al momento di presentazione della domanda.
Costo dei finanziamenti
Il tasso d’interesse sarà determinato sulla base del costo della provvista e di uno spread funzione della qualità dell’impresa: entrambi verranno comunicati alle imprese insieme al tasso finito.
Il costo della provvista dipende dalla durata dei finanziamenti erogati e sarà così calcolato:
- per i finanziamenti di durata uguale o inferiore a 3 anni, sarà pari a quello di accesso per la banca alla provvista BCE, attualmente collocato tra 180 e 237 bps
- per i finanziamenti di durata superiore ai 3 anni corrisponderà al costo della provvista applicato da CDP sulla specifica durata, rilevato al momento di stipula del contratto di finanziamento della PMI.
Garanzie
Sui finanziamenti concessi a valere sul Plafond “Progetti Investimenti Italia” potrannoessere acquisite garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI, dell’ISMEA o della SACE, dei confidi nonché di altri organismi ritenuti idonei dalla banca. In questo caso le banche metteranno in evidenza la riduzione del tasso di interesse resa possibile dalla presenza di una garanzia.
DISPOSIZIONI COMUNI
Per entrambi i Protocolli è previsto che:
- Le operazioni di finanziamento previste dai Protocolli saranno impostate su base individuale senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito. Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si atterranno al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
- Le singole banche potranno offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dai Protocolli.
- L’ABI, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico, predisporrà un meccanismo di monitoraggio sull’efficacia dell’iniziativa, i cui risultati saranno periodicamente presentati e discussi con le altre Parti firmatarie nell’ambito di un apposito Tavolo di lavoro.
- Le banche che intendono aderire ai Protocolli lo comunicano all’ABI mediante un apposito modulo, impegnandosi a renderli operativi entro 30 giorni lavorativi dalla data della loro adesione. Dell’adesione delle banche ai protocolli verrà data tempestiva comunicazione.
- Le banche si impegnano inoltre a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.
Distinti saluti.
» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi | Autore GR/mf» Carta intestata
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